Statuto dell’Associazione
“SHOSHOLOZA ONLUS”
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituita, ai sensi della Legge 460/97, un’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “SHOSHOLOZA Onlus” con sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
L’Associazione ha l’obbligo nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
2) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11
Art. 2
Scopi e finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. La stessa, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale e della cooperazione internazionale, si propone di svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore della popolazioni dei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la realizzazione in loco di progetti finalizzati alla specializzazione del personale sanitario per realizzare un’attività clinica di eccellenza a beneficio della popolazione presso strutture pubbliche presenti sul territorio e scelte in accordo con le autorità locali.
L’Associazione promuoverà l’organizzazione e la gestione di attività culturali e formative atte a far conoscere la realtà della situazione sanitaria dei Paesi in Via di Sviluppo in occasione di incontri, corsi, congressi scientifici.
Art. 3
Attività
1) Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone pertanto a titolo esplicativo ancorchè non esaustivo di:
a. Analizzare la realtà esistente in ambito sanitario e i bisogni concreti nei Paesi in Via di Sviluppo per rispettare le loro specifiche priorità.
b. Organizzare iniziative e campagne locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell’Associazione.
c. Contattare docenti universitari e personale sanitario disponibile ad occuparsi della componente didattica e clinica dei progetti promossi dall’Associazione.
2) L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4
Patrimonio e risorse economiche
1) Il patrimonio dell’associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenze del bilancio.
2) L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
3) L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno trenta giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse
5) E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 5
Soci
1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione
1) L’ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
2) Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
3) Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
4) Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5) La qualità di Socio si perde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’associazione;
b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell’Associazione;
c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto;
d. per causa di morte.
6) L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7
Diritti e Doveri dei soci
1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
• di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
• di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
b) I soci sono obbligati:
• all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
• al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8
Organi dell’Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei soci;
• Il Consiglio direttivo;
• Il Presidente.
Art. 9
Assemblea dei Soci
1) L’Assemblea dei soci, l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati
4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
5) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 30 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima
7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8) Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9) L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci
1) L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
4) L’Assemblea ordinaria:
• approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
• discute ed approva i programmi di attività;
• elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
• ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
• approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
• delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
• delibera sull’esclusione dei soci;
• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
• delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.
Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2)Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 12
Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
2) L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5)In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
• attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
• redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
• delibera sulle domande di nuove adesioni;
• sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
• sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
• ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
• approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.
8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 componenti.
11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 13
Presidente
1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14
Il Collegio dei revisori dei conti
1) Qualora se ne ravvisi la necessità su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.
3) I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per due volte consecutive.
4) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 16
Comitati Tecnici
1) Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 17
Scioglimento
1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2) Il patrimonio al netto residuo come da ultimo bilancio redatto alla data di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere obbligatoriamente devoluto al altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 18
Norme finali
1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.